Presentazione dell’Istanza
L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, anche non cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Inoltre non è necessario fornire alcuna motivazione connessa all’interesse per i documenti o dati richiesti.
L’istanza può essere presentata via mail all’indirizzo mctd01000v@istruzione.it utilizzando l’allegato modulo
Naturalmente l’istanza può anche essere presentata in forma libera, purché contenga una serie di informazioni obbligatorie, come contenute nel suddetto modulo.
La richiesta di accesso civico generalizzato, qualora non sia sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente addetto alla ricezione, deve essere sottoscritta o inoltrata mediante mail ordinaria, obbligatoriamente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancanza della copia del documento rende l’istanza irricevibile. Non sarà necessario allegare copia del documento di identità qualora l’interessato trasmetta l’istanza dalla propria casella di posta elettronica certificata, o la sottoscriva con firma digitale
Contenuto Dell’istanza
È necessario individuare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Sono, infatti, inammissibili le richieste nelle quali l’oggetto sia talmente vago da non permettere di identificare la documentazione di interesse, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. In tali casi l’istante potrà comunque essere invitato a precisare meglio la propria richiesta, indicando gli elementi utili in suo possesso.
Costi dell’istanza
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Rimedi in caso di diniego
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni.
L’RPCT di Istituto è individuato nel Direttore Genrale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche
In alternativa alla richiesta di riesame il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico competente per territorio, che nel caso del Comune di Milano è quello della Regione Lombardia. In tal caso il ricorso deve comunque essere notificato anche all’Amministrazione. Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e se ritiene illegittimo il diniego o il differimento deve informare il richiedente e comunicarlo all’Amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.
La decisione dell’Amministrazione, o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la decisione del Difensore Civico, possono essere impugnate di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).